La presenza del genitore dipende dal ruolo e dall’interesse del minorenne
- Minorenne indagato: l’assistenza affettiva e psicologica dei genitori è normalmente garantita.
- Vittima o testimone: la presenza del genitore non è automaticamente un diritto in ogni audizione.
- Difensore: il genitore non sostituisce mai l’avvocato, soprattutto durante l’interrogatorio dell’indagato.
- Eccezioni: il genitore può essere escluso se rischia di influenzare il racconto o se la sua partecipazione contrasta con l’interesse del minore.
- Audizione protetta: possono essere previsti esperto psicologo, ambiente adeguato e registrazione audiovisiva.
Prima distinzione tra interrogatorio e audizione
Nel linguaggio comune si parla spesso di “interrogatorio del minore” per indicare qualsiasi colloquio con le autorità. Tecnicamente, però, l’interrogatorio riguarda la persona sottoposta a indagini, mentre una vittima o un testimone rendono normalmente sommarie informazioni o una testimonianza.La distinzione ha conseguenze concrete. Il minorenne indagato ha diritto alla difesa e può scegliere di non rispondere, salvo le domande sulla propria identità. Il genitore offre sostegno emotivo e psicologico, ma non può rispondere al posto del ragazzo, suggerire le dichiarazioni o trasformare l’atto in una trattativa familiare.
Se il minore ha meno di 14 anni, non è imputabile penalmente. Questo non significa che non possa essere ascoltato, per esempio come vittima o persona informata sui fatti, ma cambia completamente la sua posizione processuale.
Quando il genitore deve essere presente
Nel procedimento penale a carico di un minorenne, l’articolo 12 del D.P.R. 448/1988 prevede che l’assistenza affettiva e psicologica sia assicurata, in ogni fase, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Si tratta di una garanzia di sostegno, non di un potere di controllo sull’attività dell’autorità giudiziaria.
La presenza dei genitori non elimina gli altri diritti del ragazzo. Restano centrali l’assistenza del difensore, la spiegazione dell’accusa con un linguaggio comprensibile e, nel processo minorile, l’intervento dei servizi della giustizia minorile.
La legge consente tuttavia di individuare un’altra persona idonea quando la partecipazione dei genitori è contraria all’interesse superiore del minore, quando non è possibile rintracciarli oppure quando esistono elementi concreti per ritenere che la loro presenza comprometterebbe in modo rilevante il procedimento. In questi casi l’autorità può ammettere una persona indicata dal minorenne o designarne una diversa.
Il pubblico ministero o il giudice possono inoltre procedere senza il genitore quando ciò è necessario per proteggere il ragazzo o per esigenze processuali non rinviabili. Per questo non considero corretto parlare di un diritto del genitore a essere sempre fisicamente nella stanza: la garanzia riguarda prima di tutto il benessere e la libertà del minorenne.
Quando il minorenne è vittima o testimone
La situazione è diversa quando il ragazzo non è indagato, ma deve raccontare un fatto di cui è stato vittima o che ha osservato. In questa posizione non esiste una regola generale che imponga sempre la presenza del genitore durante le sommarie informazioni assunte dalla polizia o dal pubblico ministero.
| Posizione del minorenne | Atto principale | Ruolo del genitore |
|---|---|---|
| Indagato | Interrogatorio | Presenza normalmente garantita come assistenza affettiva e psicologica, insieme al difensore. |
| Vittima o persona informata | Sommarie informazioni | Presenza valutata dall’autorità, in base all’età, alla maturità e al rischio di condizionamento. |
| Testimone in udienza | Esame testimoniale | Il giudice può avvalersi di un familiare o di un esperto in psicologia infantile. |
| Vittima in situazione delicata | Audizione protetta o incidente probatorio | Il giudice stabilisce luogo, tempi e modalità più adatte alla protezione del minore. |
Se il genitore è la persona offesa, è coinvolto nella vicenda o ha un rapporto conflittuale con l’altro genitore indagato, la sua presenza può diventare problematica. In un caso di violenza assistita, per esempio, il minore potrebbe cercare di proteggere il genitore presente o adeguarsi alle sue aspettative. Qui l’esclusione non è una punizione, ma una misura per tutelare la genuinità del racconto.
Come si svolge l’audizione e quali garanzie contano
Prima di iniziare, il minore dovrebbe ricevere spiegazioni semplici sul motivo dell’incontro, sulle persone presenti e sulla possibilità di dire “non ricordo” o “non lo so”. Un ambiente formale e domande troppo insistenti possono bloccare anche un adolescente capace di raccontare con chiarezza.
Quando la legge lo prevede, l’audizione viene svolta con l’aiuto di un esperto e con modalità protette. Il giudice può stabilire un luogo diverso dall’aula ordinaria, limitare i contatti con l’indagato e organizzare l’esame in modo da evitare domande ripetitive o intimidatorie.
Le dichiarazioni di una persona minorenne devono essere documentate integralmente, di regola con registrazione audiovisiva o fonografica. La normativa ammette eccezioni in caso di indisponibilità contingente degli strumenti o del personale tecnico, accompagnata da particolari ragioni di urgenza. La registrazione serve anche a conservare il modo in cui l’interazione si è svolta, non solo le parole trascritte nel verbale.
In determinati procedimenti la persona offesa deve essere ascoltata dal pubblico ministero entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo esigenze imprescindibili di tutela del minore o di riservatezza delle indagini. Non è però un termine valido per ogni convocazione e non significa che ogni audizione debba svolgersi entro tre giorni.Cosa può fare concretamente un genitore
La prima cosa utile è capire in quale veste è convocato il minorenne. Nel documento o nella comunicazione dovrebbero comparire l’autorità procedente, il tipo di atto e, quando possibile, il riferimento al procedimento. Se il ruolo non è chiaro, conviene chiederlo prima dell’appuntamento, preferibilmente tramite un avvocato.
- Se il ragazzo è indagato, occorre contattare subito un difensore penalista esperto di procedimenti minorili.
- Se è vittima o testimone, è utile chiedere se l’audizione sarà protetta, se sarà presente un esperto e quali regole valgono per l’accompagnamento del genitore.
- Prima dell’incontro, il genitore dovrebbe evitare di ripetere molte volte le domande o di costruire una versione dei fatti.
- È preferibile raccogliere per il difensore documenti, messaggi, referti e informazioni cronologiche senza sottoporre il minore a nuove interviste.
- Durante l’atto, il genitore deve restare una figura di sostegno e lasciare che siano autorità ed esperti a porre le domande.
Il comportamento più rischioso è preparare il bambino con frasi come “devi dire esattamente questo” oppure “non parlare di quell’episodio”. Anche quando nasce dalla paura di proteggerlo, una simile pressione può alterare il ricordo e indebolire la sua posizione processuale. Io suggerisco una formula molto più semplice: racconta ciò che ricordi con le tue parole e chiedi di fermarti se non comprendi una domanda.
La presenza che protegge davvero il minore
La presenza del genitore può aiutare il ragazzo a sentirsi meno solo, ma non è sempre la soluzione migliore. Nel procedimento italiano la scelta deve tenere insieme due esigenze: garantire sostegno emotivo e preservare la spontaneità delle dichiarazioni.
Per affrontare correttamente la convocazione bisogna quindi distinguere tra indagato, vittima e testimone, verificare il ruolo del difensore e chiedere in anticipo quali modalità siano state predisposte. Quando esistono conflitti familiari, sospetti di condizionamento o situazioni di abuso, la decisione sulla presenza va rimessa all’autorità procedente, con il superiore interesse del minorenne come criterio centrale.